Art. 20.
(Modifica all'articolo 191 del codice civile).

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».